Nel panorama immobiliare italiano, esistono diverse categorie catastali che definiscono lo stato e la funzione di un bene. Tra queste, una piuttosto particolare riguarda immobili non più agibili o utilizzabili. Comprendere cosa sia un edificio collabente è fondamentale per chiunque si trovi a gestire, acquistare o valutare una proprietà in stato di abbandono o forte degrado, poiché implica un trattamento specifico sia dal punto di vista normativo che fiscale. Si tratta, in sostanza, di fabbricati che hanno perso la loro capacità di produrre reddito a causa delle loro condizioni precarie, ma che non per questo sono privi di valore o di potenzialità.
Cos’è un edificio collabente e quali sono le sue caratteristiche
Un edificio collabente, identificato al catasto con la categoria F/2, è un fabbricato che si trova in uno stato di degrado tale da renderlo inagibile e non in grado di produrre reddito. Spesso viene assimilato a un rudere, un fabbricato diroccato o parzialmente demolito.
Perché un immobile possa essere classificato come tale, deve presentare specifiche caratteristiche:
- Stato di degrado avanzato: L’edificio deve essere fatiscente, con danni strutturali significativi che ne compromettono la stabilità e la sicurezza.
- Inutilizzabilità: La condizione dell’immobile deve essere tale da impedirne qualsiasi utilizzo, sia esso abitativo, commerciale o produttivo.
- Incapacità di produrre reddito: Conseguenza diretta del suo stato, l’immobile non può generare alcuna rendita catastale.
- Necessità di interventi radicali: Il ripristino dell’agibilità non è possibile con semplici lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma richiede un intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia profonda, spesso equivalente a una ricostruzione.
Queste strutture vengono definite anche unità collabenti e la loro classificazione richiede una procedura specifica di accatastamento, che attesti formalmente la perdita dei requisiti di agibilità e redditività.
La normativa di riferimento per le unità collabenti
La disciplina che regola gli edifici collabenti si fonda principalmente su disposizioni catastali e fiscali. Il riferimento normativo chiave è il Decreto Ministeriale n. 28 del 2 gennaio 1998, che ha istituito la categoria catastale F/2 per le “costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina un’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio”.
L’accertamento dello stato di “collabenza” è di competenza del Comune, che valuta la sussistenza dei requisiti necessari. È importante sottolineare che un immobile non diventa automaticamente un’unità collabente solo perché è disabitato o in cattive condizioni. È necessario un preciso iter burocratico che prevede la presentazione di una variazione catastale da parte di un tecnico abilitato. Questo processo implica la “sospensione” della precedente categoria catastale (ad esempio, abitativa o commerciale) e la nuova iscrizione come F/2.
Dal punto di vista urbanistico, un edificio collabente rimane a tutti gli effetti un fabbricato esistente. Questo significa che, pur essendo inutilizzabile, non viene equiparato a un’area edificabile. La sua natura giuridica di edificio si perde solo con la demolizione completa.
Recupero e agevolazioni fiscali per un edificio collabente
Gli interventi di ristrutturazione su queste unità possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali. In passato, anche il Superbonus ha trovato applicazione per la demolizione e ricostruzione di tali fabbricati, a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientrasse in una delle categorie catastali ammesse.
Anche il “Bonus Ristrutturazioni” è accessibile per interventi su unità collabenti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavori su immobili di categoria F/2 sono a tutti gli effetti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
FAQ
- È possibile abitare in un edificio classificato come F/2? No, non è possibile. La classificazione catastale F/2 attesta proprio l’inagibilità e l’impossibilità di utilizzare l’immobile a fini abitativi o per qualsiasi altra funzione, a causa del suo stato di grave degrado strutturale e funzionale. Per poterlo abitare, è necessario prima effettuare un intervento di ristrutturazione radicale e ottenere un nuovo accatastamento in una categoria idonea.
- Qual è la differenza tra un edificio inagibile e uno collabente? Sebbene entrambi i termini indichino una non utilizzabilità, la differenza è sostanziale. Un edificio “inagibile” può avere una rendita catastale (seppur ridotta al 50% ai fini IMU) e la sua condizione potrebbe essere temporanea e risolvibile con interventi di manutenzione. Un edificio “collabente” (F/2) è strutturalmente e funzionalmente compromesso a tal punto da essere privo di rendita catastale, assimilabile a un rudere.
- Un edificio collabente può essere soggetto a pignoramento? Sì, un immobile classificato come F/2 può essere pignorato. Nonostante sia privo di rendita catastale e non utilizzabile, esso costituisce comunque un bene immobile con un valore patrimoniale (legato al terreno, alla volumetria recuperabile, ecc.) e, come tale, può essere oggetto di esecuzione forzata per soddisfare i crediti del proprietario.